Tasse
Istruzioni ______ tributi ____ visura
Non è più previsto il modello cartaceo autocompilato. Chi si rivolge al Caf per assistenza deve pagare la tariffa prevista.
Altrimenti: sul sito dell'agenzia delle entrate c'è il modello precompilato.
SCADENZE 2024:
dal 30 aprile |
può accedere alla dichiarazione precompilata |
dal 11 maggio | possibilità per i contribuenti che utilizzano il 730 precompilato, di accettare e trasmettere la dichiarazione precompilata. |
dal ?? maggio |
Se devi modificare la dichiarazione precompilata, viene resa disponibile la compilazione assistita del 730 precompilato. Cioè è possibile compilare in modo "assistito" i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E – Oneri e spese del modello 730. A differenza della modalità tradizionale (che consiste nel modificare direttamente l'importo degli oneri sostenuti) si possono inserire i nuovi documenti non presenti nella dichiarazione. Il successivo controllo da parte dell'Agenzia delle entrate avverrà solamente sui nuovi dati inseriti. |
Se non intende avvalersi del servizio precompilato, presenta al CAF la dichiarazione. Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. |
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Entro 30 settembre |
il CAF: Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre. |
A partire dal mese di luglio (per i pensionati dal mese di agosto o di settembre ) | Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni dei mesi successivi. |